Le leggi della regione Lombardia(estratto):

L.R. 27 luglio 1977, n.33
Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica

Titolo IV
(tutela della fauna minore)
Art.14 - Anfibi e Molluschi

Durante l'intero arco dell'anno la raccolta o distruzione di uova e la cattura od uccisione di girini di tutte le specie di anfibi sono vietate
Dall'1 febbraio al 30 giugno e' vietata la cattura di tutte le specie di anfibi del genere Rana.
Dal 1 marzo al 30 settembre e' vietata la cattura di tutte le specie di molluschi del genere Helix. Nel restante periodo dell'anno la cattura di rane adulte e di lumache e' consentita per una quantita' giornaliera non superiore a due chilogrammi per persona

La cattura di rane e lumache non e' ammessa durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
La cattura, il trasporto ed il commercio di rospi del genere Bufo sono vietati.
 

Le sanzioni:

L.R. 30 novembre1983, n.86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale.

Titolo III
Sanzioni Amministrative

Art.27 - Sanzioni Amministrative

1. Sono perseguite con le sanzioni amministrative di cui al successivo comma, le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti:
a) dai provvedimenti istitutivi delle singole aree protette e ai relativi provvedimenti di attazione;
b) dalle disposizioni di cui alla L.R.27 gennaio1977, n.9,;
c) su tutto il territorio della Regione, dalle disposizioni di cui ai titoli III, IV e V della L.R.27 luglio 1977, n.33, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le suddette sanzioni sono fissate entro le misure e secondo i criteri previsti dall'art. 11 della L.24 novembre 1981, n.689, nonche' dagli articoli 28,29,30 della presente legge...

Art.30 - Danno ambientale di minima entita'

1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entita', per il quale non si ritenga opportuna l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale o che non comportino danno ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 100.000 a lire 500.000

2. In caso di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, la sanzione puo' essere ulteriormente ridotta fino a lire 50.000. (*)

(*) L'ammontare delle sanzioni dovra' essere aumentato del 100% ai sensi dell'art. 6 della l.r. 4 giugno 1984, n.27.